Cablaggio, regole da cambiare
di Antonio Morrocchesi
La legislazione italiana in materia di cablaggio fa riferimento a una situazione molto diversa da quella attuale, prestandosi a interpretazioni che possono risultare pericolose per le aziende
In Italia la legislazione relativa agli impianti di telecomunicazione non ha ancora avuto il corretto adeguamento alle tematiche e alle tecnologie adottate "de facto" dal mercato delle telecomunicazioni in questi ultimi dieci anni. Basti pensare che esiste un esteso e prolifico mercato relativo alla progettazione, installazione e omologazione di reti LAN e cablaggi strutturali in genere, ma ancora in Italia non esiste nessuna legge che definisca e riconosca questi tipi di impianti.
Si potrebbe obiettare che esistono norme CEI e norme internazionali che trattano specificamente gli argomenti in materia, tuttavia resta valido il principio generale secondo cui l’applicazione della legge è obbligatoria e quella delle norme è volontaria, pertanto in caso di divergenza rimane il testo di legge come unico riferimento valido.
Il valzer dei nomi
Partendo dall’osservazione che non esistono definizioni legali di rete LAN, la stessa cambia nome o significato in base ai riferimenti legali e normativi presi in considerazione. Pertanto una LAN può essere identificata come "sistema di cablaggio generico", "impianto elettronico" oppure "impianto di telecomunicazioni".
Facciamo un esempio esplicativo. Un "cablaggio strutturale" di un qualsiasi edificio pubblico o privato, quindi un cablaggio che interessa uno spazio definito e limitato, nella Legge 46/90 viene classificato come "impianto elettronico". Lo stesso impianto, secondo alcuni addetti ai lavori, deve invece essere interpretato come "impianto di telecomunicazioni", ricadendo così sotto la giurisdizione della Legge 109/91 e successivo D.M. 314/92.
La suddetta contesa interpretativa non sarebbe poi così grave, se non conducesse a potenziali dispute legali, reali o paventate, su chi "per legge" è in grado di eseguire i lavori, cioè possiede legalmente i requisiti necessari per la progettazione, la realizzazione e l’omologazione dell’impianto in questione.
Infatti, in base al tipo di legge a cui viene fatto riferimento cambiano sostanzialmente le figure professionali in gioco, i requisiti tecnici richiesti alle aziende per poter effettuare il lavoro, gli strumenti di certificazione della rete, la documentazione da rilasciare al cliente, i riferimenti degli organi competenti interessati al controllo.
La causa principale di questa ambiguità interpretativa è riconducibile ai contenuti del testo della Legge 109/91, e successivo D.M. 314/92, che non rispondendo in modo adeguato e chiaro alle esigenze tecnico - legali presenti attualmente nel panorama impiantistico delle telecomunicazioni, risultano oggettivamente anacronistici e incompleti sotto molti punti di vista.
Le definizioni della legge
Estratto dal D.M. 314/92, Art. 1
1. Ai sensi del presente decreto si
intendono per: "apparecchiatura terminale": l’apparecchiatura d’utente destinata
ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una
rete pubblica di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la
trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può
essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema
elettromagnetico;
"punto terminale di rete": l’insieme delle connessioni
fisiche e delle specifiche tecniche d’accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete
pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
"impianto interno": i
sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito dall’art. 183 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall’art. 45 della legge
14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali,
nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della
rete pubblica.
Scontro con la realtà
La prima incoerenza legislativa della Legge 109/91 che si scontra con la realtà attuale è data dal concetto di "gestore pubblico". E’ oramai ufficialmente riconosciuto che l’allora "gestore pubblico" della rete di telecomunicazioni adesso sia una società privata a tutti gli effetti di legge. Perde quindi di significato il termine "collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni", in quanto la rete pubblica non può essere legalmente identificata in nessuna infrastruttura di telecomunicazioni attuale.
Oltretutto il suddetto aspetto legislativo implica anche una criticabile applicazione della legge stessa. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge esige che la copia conforme della dichiarazione di conformità dell’impianto sia inoltrata tramite raccomandata alla competente sede territoriale del "gestore del servizio pubblico".
Per sopperire a questo vuoto di riferimenti specifici, viene data per scontata l’arbitraria interpretazione di identificare la sede territoriale del gestore del servizio pubblico con la sede territoriale di Telecom Italia.
Il ruolo del "gestore pubblico"
Estratto dal D.M. 314/92, Art. 3, Commi 1 e 2
1. L’installazione, il
collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali,
omologate con la procedura di cui all’allegato 11, parte integrante del presente
decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese
autorizzate ai sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per
la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2.
Ultimata l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare
la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo dell’impianto
stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle
apparecchiature.
Pubblico o privato?
Proseguendo con l’analisi della Legge 109/91, che nel titolo parla di "allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni", risultano evidenti alcuni aspetti concettuali che indicano il suo anacronismo nelle tematiche tecniche.
Nell’Art. 1, l’impianto di telecomunicazione viene definito da tre elementi: "apparecchiatura terminale", "punto terminale" e "impianto interno".
Successivamente l’Art.2 presenta un significativo salto di qualità concettuale della legge, si passa ai punti terminali per l’accesso alle "reti di telecomunicazioni", definendo i requisiti tecnici delle terminazioni della presa telefonica tripolare, dei collegamenti diretti analogici, dei collegamenti telex, dei collegamenti TD a 2,048 Mbps, dei collegamenti numerici diretti e dei collegamenti a quattro fili sulla rete fonia-dati.
Quindi in un "impianto telefonico interno", come il titolo stesso riporta, concettualmente rientra un qualsiasi servizio sulla rete di telecomunicazioni erogato dal gestore. Proseguendo ancora nell’analisi del testo della legge, notiamo che nel suddetto i termini di "gestore pubblico" e di "gestore del servizio pubblico" non assumono una differenza concettuale, ma sono due espressioni che si riferiscono alla stessa entità. Le due ultime considerazioni sul testo della legge confermano inoltre un dato di fatto: il legislatore, nell’atto della stesura del testo di legge, dava per scontato il concetto che l’infrastruttura della rete di telecomunicazione fosse unica e di proprietà pubblica.
Veniva anche dato per scontato che la gestione, il controllo e l’erogazione dei servizi della rete di telecomunicazioni fossero di esclusiva competenza di un solo ente pubblico.
Conseguentemente, essendo evidente il presupposto che l’attuale panorama tecnologico e gestionale delle reti di telecomunicazioni sia completamente cambiato rispetto a quello che si presentava dieci anni fa, cercare di "adattare" temi e contenuti attuali con quelli espressi nella Legge 109/91 risulta un esercizio pericoloso e non privo di equivoci su diverse tematiche tecnico-legali.
TD
Trasmissione Dati. Si tratta di linee dedicate alla trasmissione dati che
vengono affittate dall’operatore
Differenze interpretative
Veniamo adesso alla parte più controversa della legge, quella riguardante le interpretazioni delle definizioni di "apparecchiatura terminale", "punto terminale di rete" e "impianto interno", che sono citate nell’Art.1.
Facciamo un esempio esplicativo, riabilitando temporaneamente il concetto di "rete pubblica di telecomunicazioni".
Consideriamo una semplice rete LAN aziendale costituita da 40 punti rete. Non essendo inizialmente previsto lo sfruttamento delle risorse offerto da Internet, la rete viene progettata e installata da una ditta che rilascia la necessaria certificazione dell’impianto realizzato a "regola d’arte" secondo la Legge 46/90, in quanto rispetta fedelmente le normative CEI in materia di "impianti di cablaggio generico".
Successivamente la proprietà cambia strategia aziendale e decide di usufruire dei servizi Internet su tutte le 40 postazioni della propria LAN interna. Prende così in affitto una linea HDSL dal "gestore pubblico", successivamente provvede all’installazione e alla configurazione di un router. La stessa rete LAN, che per la Legge 46/90 è a "regola d’arte", adesso, secondo alcune interpretazioni, dovrebbe rientrare sotto la giurisdizione della Legge 109/91.
A questo riguardo esistono due distinte filosofie interpretative della Legge 109/91: la prima, che si limita a considerare la borchia HDSL come "apparecchiatura terminale" della rete di comunicazione "pubblica", evitando completamente l’infrastruttura di rete aziendale interna. La seconda interpretazione considera la LAN aziendale un naturale "prolungamento" dell’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni, pertanto la progettazione, il cablaggio e l’omologazione della LAN diventano esclusiva competenza di ditte autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni. Per la stessa LAN esisterebbero potenziali sanzioni amministrative nel caso in cui la suddetta rete fosse soggetta a un sopralluogo tecnico degli ispettori del Ministero e non presentasse le adeguate "carte in regola".
Un discorso del tutto analogo può essere fatto nel caso di presenza di centralini telefonici nell’infrastruttura di rete dello stesso edificio aziendale.
Per ulteriori approfondimenti sul tema trattato in
questo articolo potete consultare la sezione Archivio arretrati sul sito Network
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e trovare gli
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Una conclusione assurda
Sempre riferendosi agli aspetti interpretativi della Legge 109/91, la prima si limita a considerare come "punto terminale" il dispositivo nel quale avviene l’attestazione delle linee telefoniche dalla centrale, pertanto tutto ciò che si trova a valle di quest’ultimo non risulta di pertinenza della Legge 109/91; la seconda, invece "estende" la giurisdizione della Legge 109/91 su tutto l’impianto telefonico aziendale interno.
Tuttavia la seconda interpretazione dei due casi suddetti non è indenne da conseguenze legali ai limiti del paradosso.
Vediamo in dettaglio la questione. Prendendo per buono l’assunto che l’impianto aziendale interno rientri pienamente sotto la competenza della Legge 109/91, la rete LAN aziendale diventerebbe un prolungamento della rete "pubblica" di telecomunicazioni, ovvero un "impianto interno".
Conseguentemente tutti i punti rete della LAN andrebbero ad assumere la connotazione di "punto terminale" della rete di telecomunicazione. Inoltre, le schede di rete collegate ai punti terminali diventerebbero inevitabilmente "apparecchiature terminali". Da queste deduzioni si genera una serie di effetti a cascata.
Innanzitutto, tutte le schede di rete, essendo "apparecchiature terminali", devono essere installate in Italia solamente se sono omologate dal Ministero delle Comunicazioni, seguendo la procedura dell’allegato 11 della legge stessa; inoltre, l’installazione delle schede di rete dovrebbe essere fatta solo da ditte autorizzate, con conseguente rilascio del progetto e della copia conforme della dichiarazione di conformità dell’impianto.
Esistono tra l’altro esatte prescrizioni di legge in caso di dimostrata e iterata inadempienza delle disposizioni di legge, la cui sanzione si materializza nella revoca dell’autorizzazione ministeriale rilasciata alle aziende.
Dichiarazioni e violazioni
Estratto dal D.M. 314/92, Art. 3, Commi 3, 4 e 5
3. L’impresa autorizzata
che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare
all’abbonato, all’atto dell’allacciamento dell’impianto alla rete pubblica, il
progetto dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all’albo
professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dell’allegato 12,
che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la
conformità dell’impianto e della sua installazione alla normativa in vigore;
siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi
dell’impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature
collegate; sia dichiarato l’esito positivo del collaudo.
4. Copia conforme
della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall’impresa
autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede
territoriale del gestore del servizio. pubblico entro trenta giorni dal rilascio
dell’originale all’abbonato.
5. In caso di violazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il
provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.
Blocco operativo
Sulla base delle seguenti considerazioni, è pertanto possibile concludere che lo scenario del settore delle telecomunicazioni rischierebbe di venire stravolto con la paralisi totale del mercato, in quanto considerato non "conforme" alla vigente legge, con la conseguente revoca di tutte le autorizzazioni ministeriali.
La Legge 109/91 e il successivo D.M. 314/92 consentono quindi interpretazioni viziate e arbitrarie in tema di "impianti di telecomunicazioni".
Il problema nasce dal fatto che tale normativa si basa su presupposti non completamente identificabili nelle tematiche attuali e non è in grado di tracciare con chiarezza una linea sulle liceità di molti concetti odierni.